Art. 138
Inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità
In vigore dal 25 nov 2009
Inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l’autorità di vigilanza non appena rilevano che il requisito patrimoniale di solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
2. Entro due mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta un piano di risanamento realistico ai fini dell’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza.
3. L’autorità di vigilanza impone all’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
Se opportuno, l’autorità di vigilanza può estendere tale periodo di tre mesi.
4. In caso di crollo eccezionale dei mercati finanziari, l’autorità di vigilanza può estendere per un lasso di tempo adeguato il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.
L’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi alla sua autorità di vigilanza una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
L’estensione di cui al primo comma è revocata se da suddetta relazione sui progressi realizzati si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.
5. In casi eccezionali, se ritiene che la situazione finanziaria dell’impresa interessata stia per degradarsi ulteriormente, l’autorità di vigilanza può anche limitare o vietare la libera disponibilità delle attività di tale impresa. Tale autorità di vigilanza informa di tutte le misure che ha adottato le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. Tali autorità, a richiesta dell’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, adottano le stesse misure. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designa le attività oggetto di tali misure.
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