Art. 139

Inosservanza del requisito patrimoniale minimo

In vigore dal 25 nov 2009
Inosservanza del requisito patrimoniale minimo 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l’autorità di vigilanza qualora rilevino che il requisito patrimoniale minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 2.   Entro un mese dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta, ai fini dell’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza, un piano di finanziamento realistico a breve termine per riportare, entro tre mesi da tale rilevamento, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del requisito patrimoniale minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale minimo. 3.   L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Essa ne informa le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. A richiesta dell’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, tali autorità adottano le stesse misure. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designa le attività oggetto di tali misure.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-139

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Inosservanza del requisito patrimoniale minimo (Art. 139 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo