Art. 137

Mancato rispetto delle riserve tecniche

In vigore dal 25 nov 2009
Mancato rispetto delle riserve tecniche Qualora un’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si conformi alle disposizioni del capo VI, sezione 2, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa possono vietare la libera disponibilità delle attività dopo aver informato della propria intenzione le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designano le attività oggetto di tali misure.
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Mancato rispetto delle riserve tecniche (Art. 137 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo