Art. 141

Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie

In vigore dal 25 nov 2009
Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie Fatti salvi gli , se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto delle obbligazioni derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e pertanto riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
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Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie (Art. 141 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo