Art. 141
Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie
In vigore dal 25 nov 2009
Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie
Fatti salvi gli , se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto delle obbligazioni derivanti da contratti di riassicurazione.
Tali misure sono proporzionate e pertanto riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-141