Art. 141 · Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie

Art. 141

Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie

In vigore dal 25 nov 2009
Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie Fatti salvi gli , se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto delle obbligazioni derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e pertanto riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
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