Art. 39

Trasferimento del portafoglio

In vigore dal 25 nov 2009
Trasferimento del portafoglio 1.   Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel loro territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un’impresa cessionaria stabilita nella Comunità. Tale trasferimento è autorizzato solo se le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cessionaria attestano che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’, paragrafo 1. 2.   Nel caso delle imprese di assicurazione si applicano i paragrafi da 3 a 6. 3.   Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio di contratti, lo Stato membro in cui è situata tale succursale è consultato. 4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l’accordo delle autorità degli Stati membri in cui sono stati conclusi i contratti in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi. 5.   Le autorità degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere o il proprio assenso alle autorità dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta di consultazione. Se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale ad un tacito accordo. 6.   Il trasferimento del portafoglio autorizzato in conformità dei paragrafi da 1 a 5 è oggetto di una misura di pubblicità, alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato membro di origine, dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno, prima o dopo il rilascio dell’autorizzazione. Il trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti. Il primo e il secondo comma del presente paragrafo lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.
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Trasferimento del portafoglio (Art. 39 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo