Art. 37

Maggiorazione del capitale

In vigore dal 25 nov 2009
Maggiorazione del capitale 1.   A seguito della procedura di riesame di loro competenza le autorità di vigilanza possono decidere in circostanze eccezionali di richiedere una maggiorazione del capitale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, indicandone le ragioni. Tale possibilità esiste solo nei casi seguenti: a) l’autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2, e: i) l’obbligo di utilizzare un modello interno di cui all’ è inadeguato o è risultato inefficace; oppure ii) mentre un modello interno parziale o completo è in via di predisposizione conformemente all’; b) l’autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 3, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e non si è riusciti ad adattarlo entro un periodo di tempo appropriato affinché riflettesse meglio il profilo di rischio in questione; o c) l’autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il sistema di governance dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle norme di cui al capo IV, sezione 2, e che tali scostamenti impediscono all’impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi cui è o potrebbe essere esposta, e che è improbabile che l’applicazione di altre misure possa rimediare sufficientemente alle carenze entro un periodo di tempo appropriato. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è calcolata in modo tale da garantire che l’impresa rispetti l’, paragrafo 3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l’autorità di vigilanza a decidere di imporre tale maggiorazione. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), l’autorità di vigilanza garantisce che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione compia tutti gli sforzi necessari per rimediare alle deficienze che hanno portato all’imposizione della maggiorazione del capitale. 4.   La maggiorazione del capitale di cui al paragrafo 1 è riesaminata almeno una volta all’anno dall’autorità di vigilanza ed è soppressa quando l’impresa ha rimediato alle carenze che hanno portato alla sua imposizione. 5.   Il requisito patrimoniale di solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il requisito patrimoniale di solvibilità inadeguato. Fatto salvo il primo comma, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende la maggiorazione del capitale imposta conformemente al paragrafo 1, lettera c), ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all’, paragrafo 5. 6.   La Commissione adotta misure di attuazione contenenti maggiori dettagli per quanto riguarda le circostanze in cui è possibile imporre una maggiorazione del capitale e le metodologie per il relativo calcolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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Maggiorazione del capitale (Art. 37 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo