Art. 41
Requisiti generali in materia di governance
In vigore dal 25 nov 2009
Requisiti generali in materia di governance
1. Gli Stati membri richiedono a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta una gestione sana e prudente dell’attività.
Tale sistema comprende quanto meno una struttura organizzativa trasparente adeguata, con una chiara ripartizione e un’appropriata separazione delle responsabilità ed un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. Esso include l’osservanza dei requisiti stabiliti agli articoli da 42 a 49.
Il sistema di governance è soggetto ad un riesame interno periodico.
2. Il sistema di governance è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle operazioni dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di politiche scritte in relazione quanto meno alla gestione del rischio, al controllo interno, all’audit interno e, laddove rilevante, all’esternalizzazione. Esse garantiscono che tali politiche siano attuate.
Tali politiche scritte sono riesaminate per lo meno una volta all’anno. Esse sono soggette all’approvazione preliminare dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l’elaborazione di piani di emergenza. A tal fine le imprese in questione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.
5. Le autorità di vigilanza dispongono di mezzi, metodi e poteri appropriati per verificare il sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e per valutare i rischi emergenti individuati da tali imprese che potrebbero influire sulla loro solidità finanziaria.
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per esigere che il sistema di governance sia migliorato e rafforzato per assicurare l’osservanza dei requisiti di cui agli articoli da 42 a 49.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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