Art. 40

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente redigano un progetto comune di fusione. Il progetto comune di fusione stabilisce i seguenti elementi: a) un’indicazione del tipo di fusione e degli OICVM interessati; b) il contesto e la motivazione del progetto di fusione; c) l’impatto previsto del progetto di fusione per i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione sia dell’OICVM ricevente; d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all’, paragrafo 1; e) il metodo di calcolo del tasso di cambio; f) la prevista data di efficacia della fusione; g) le norme applicabili rispettivamente ai trasferimenti patrimoniali e allo scambio di quote; e h) nel caso di una fusione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera p), punto ii), e, ove applicabile, dell’, paragrafo 1, lettera p), punto iii), il regolamento o l’atto costitutivo dell’OICVM ricevente appena costituito. Le autorità competenti non esigono che eventuali ulteriori informazioni siano inserite nel progetto comune di condizioni della fusione. 2.   L’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente possono decidere di includere altri elementi nel progetto comune di fusione.
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