Art. 41

In vigore dal 13 lug 2009
Gli Stati membri impongono che i depositari degli OICVM oggetto di fusione e degli OICVM riceventi verifichino la conformità degli elementi di cui all’, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva, il regolamento del fondo e l’atto costitutivo dei rispettivi OICVM.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:65:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo