Art. 43

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente forniscano informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione ai rispettivi detentori di proprie quote in modo da consentire loro di formulare un giudizio informato sull’impatto della fusione sui loro investimenti. 2.   Tali informazioni sono fornite ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione abbiano autorizzato la fusione proposta ai sensi dell’. Esse sono fornite almeno trenta giorni prima della data ultima per richiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione senza spese aggiuntive ai sensi dell’, paragrafo 1. 3.   Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente includono informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione che consentano loro di prendere una decisione informata sul possibile impatto sui loro investimenti e di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi degli . Esse includono quanto segue: a) il contesto e la motivazione del progetto di fusione; b) il possibile impatto della fusione sui detentori di quote, compresa tra l’altro ogni differenza sostanziale in relazione alla politica e alla strategia di investimento, i costi, i risultati attesi, le relazioni periodiche, la possibile diluizione dei rendimenti e, se del caso, una chiara avvertenza agli investitori che il loro regime fiscale può essere modificato a seguito della fusione; c) ogni diritto specifico che i detentori di quote abbiano in relazione alla fusione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del revisore indipendente o del depositario e il diritto di chiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione delle loro quote senza spese come specificato all’, paragrafo 1, e l’ultima data valida per l’esercizio di tale diritto; d) gli aspetti procedurali pertinenti e la data prevista di efficacia della fusione; e e) una copia delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’ relative all’OICVM ricevente. 4.   Qualora l’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente siano stati notificati ai sensi dell’, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante del relativo OICVM o in una lingua approvata dalle rispettive autorità competenti. Di detta traduzione è responsabile l’OICVM che ha l’obbligo di fornire le informazioni. La traduzione riflette fedelmente il contenuto dell’originale. 5.   La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1, e 3. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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