Art. 39

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione. 2.   L’OICVM oggetto di fusione fornisce le informazioni seguenti alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine: a) il progetto comune relativo alla fusione proposta debitamente approvato dall’OICVM oggetto di fusione e dall’OICVM ricevente; b) una versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’, per gli investitori dell’OICVM ricevente se stabilito in un altro Stato membro; c) una dichiarazione sia del depositario dell’OICVM oggetto di fusione sia del depositario dell’OICVM ricevente in cui gli stessi confermano, ai sensi dell’, di aver verificato la conformità degli elementi di cui all’, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva e il regolamento o l’atto costitutivo dei rispettivi OICVM; e d) le informazioni sul progetto di fusione che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente intendono fornire ai rispettivi detentori di quote. Tali informazioni sono fornite in modo tale da permettere alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente di leggerle nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o di tali Stati membri, o in una lingua approvata dalle autorità competenti. 3.   Dopo aver completato il fascicolo, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione trasmettono immediatamente copia delle informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente considerano, rispettivamente, l’impatto potenziale del progetto di fusione per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e per i detentori di quote dell’OICVM ricevente per valutare se siano state fornite ai detentori di quote informazioni adeguate. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto che le informazioni per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione siano oggetto di chiarimento. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della copia delle informazioni complete di cui al paragrafo 2, che l’OICVM ricevente modifichi le informazioni per i detentori delle sue quote. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente notificano la propria insoddisfazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione se siano sufficienti le informazioni modificate che si intende fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente entro venti giorni lavorativi dalla loro notifica. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione autorizzano il progetto di fusione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il progetto di fusione soddisfa tutti i requisiti degli articoli da 39 a 42; b) l’OICVM ricevente è stato notificato, ai sensi dell’, ai fini della commercializzazione delle sue quote in tutti gli Stati membri in cui l’OICVM oggetto di fusione è autorizzato o è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi dell’; e c) le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente sono soddisfatte delle informazioni che si intende fornire ai detentori di quote, oppure non è stata ricevuta alcuna notifica di insoddisfazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente ai sensi del paragrafo 3, quarto comma. 5.   Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione ritengano che il fascicolo sia incompleto, richiedono informazioni aggiuntive entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano l’OICVM oggetto di fusione dell’avvenuta autorizzazione della fusione o meno, entro venti giorni lavorativi dalla presentazione completa delle informazioni di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente in merito alla loro decisione. 6.   Gli Stati membri possono concedere una deroga agli articoli da 52 a 55 per l’OICVM ricevente, ai sensi dell’, paragrafo 1), secondo comma.
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