Art. 45
In vigore dal 13 lug 2009
1. Le leggi degli Stati membri prescrivono che i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente abbiano il diritto di chiedere, senza altre spese se non quelle trattenute dall’OICVM per la copertura dei costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o, laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro OICVM con politiche di investimento analoghe e gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni, o da una partecipazione rilevante diretta o indiretta. Tale diritto sorge dal momento in cui i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e i detentori di quote dell’OICVM ricevente vengono informati del progetto di fusione ai sensi dell’ e cessa cinque giorni lavorativi prima della data per il calcolo del tasso di cambio di cui all’, paragrafo 1.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per le fusioni tra OICVM e in deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le rispettive autorità competenti a imporre o autorizzare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto o del rimborso di quote, purché una tale sospensione sia giustificata dalla tutela dei detentori di quote.
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