Art. 40
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente redigano un progetto comune di fusione.
Il progetto comune di fusione stabilisce i seguenti elementi:
a)
un’indicazione del tipo di fusione e degli OICVM interessati;
b)
il contesto e la motivazione del progetto di fusione;
c)
l’impatto previsto del progetto di fusione per i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione sia dell’OICVM ricevente;
d)
i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all’, paragrafo 1;
e)
il metodo di calcolo del tasso di cambio;
f)
la prevista data di efficacia della fusione;
g)
le norme applicabili rispettivamente ai trasferimenti patrimoniali e allo scambio di quote; e
h)
nel caso di una fusione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera p), punto ii), e, ove applicabile, dell’, paragrafo 1, lettera p), punto iii), il regolamento o l’atto costitutivo dell’OICVM ricevente appena costituito.
Le autorità competenti non esigono che eventuali ulteriori informazioni siano inserite nel progetto comune di condizioni della fusione.
2. L’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente possono decidere di includere altri elementi nel progetto comune di fusione.
Storico versioni
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