Art. 303

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Quando l'acquirente o il destinatario che sia soggetto passivo versa una compensazione forfettaria conformemente all', paragrafo 1, egli ha il diritto, alle condizioni di cui agli e agli articoli da 173 a 177 e secondo le modalità fissate dagli Stati membri, di detrarre dall'IVA di cui è debitore nello Stato membro in cui effettua le sue operazioni soggette ad imposta l'importo di tale compensazione. 2.   Gli Stati membri concedono all'acquirente o al destinatario il rimborso dell'importo della compensazione forfettaria che ha versato a titolo di una delle operazioni seguenti: a) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui all', se l'acquirente è un soggetto passivo, o un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in un altro Stato membro nel cui territorio i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA conformemente all', paragrafo 1, lettera b); b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui agli , all', paragrafo 1, lettera b), e agli nei confronti di un acquirente soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti prodotti agricoli siano utilizzati dall'acquirente stesso ai fini delle operazioni di cui all', lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'; c) le prestazioni di servizi agricoli fornite a un destinatario soggetto passivo stabilito nella Comunità ma in un altro Stato membro, o a un destinatario soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti servizi siano utilizzati dal destinatario stesso ai fini di operazioni di cui all', lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'. 3.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali si effettuano i rimborsi di cui al paragrafo 2. Essi possono segnatamente applicare le disposizioni delle direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-303

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 303 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo