Art. 300

In vigore dal 28 nov 2006
Le percentuali forfettarie di compensazione sono applicate al prezzo al netto dell'IVA dei beni e servizi seguenti: 1) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono effettuate tali cessioni, del presente regime forfettario; 2) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto, alle condizioni di cui all', a enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei prodotti agricoli così ceduti, conformemente all', paragrafo 1, lettera b); 3) i servizi agricoli che gli agricoltori forfettari hanno reso a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono fornite tali prestazioni, del presente regime forfettario.
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Art. 300 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo