Art. 296
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri possono applicare ai produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale dell'IVA o, eventualmente, al regime speciale di cui al capo 1 crei difficoltà, un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari, conformemente al presente capo.
2. Ogni Stato membro può escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli, nonché i produttori agricoli per i quali l'applicazione del regime normale dell'IVA o, eventualmente, delle modalità semplificate di cui all', non crei difficoltà amministrative.
3. Ogni agricoltore forfettario ha il diritto di optare per l'applicazione del regime normale dell'IVA o, eventualmente, delle modalità semplificate di cui all', secondo le modalità e le condizioni stabilite da ciascun Stato membro.
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