Art. 300
In vigore dal 28 nov 2006
Le percentuali forfettarie di compensazione sono applicate al prezzo al netto dell'IVA dei beni e servizi seguenti:
1)
i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono effettuate tali cessioni, del presente regime forfettario;
2)
i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto, alle condizioni di cui all', a enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei prodotti agricoli così ceduti, conformemente all', paragrafo 1, lettera b);
3)
i servizi agricoli che gli agricoltori forfettari hanno reso a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono fornite tali prestazioni, del presente regime forfettario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:112:oj#art-300