Art. 305

In vigore dal 28 nov 2006
Quando applicano il presente regime forfettario, gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché le cessioni di prodotti agricoli tra Stati membri effettuate alle condizioni di cui all' siano assoggettate all'imposta in modo identico, indipendentemente dal fatto che la cessione sia effettuata da un agricoltore forfettario o da un altro soggetto passivo.
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Art. 305 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo