Art. 306

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri applicano un regime speciale dell'IVA alle operazioni delle agenzie di viaggio conformemente al presente capo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il presente regime speciale non è applicabile alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali per il computo della base imponibile si applica l', primo comma, lettera c). 2.   Ai fini del presente capo, anche gli organizzatori di giri turistici sono considerati come agenzie di viaggio.
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Art. 306 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo