Art. 307

In vigore dal 28 nov 2006
Le operazioni effettuate, alle condizioni di cui all', dall'agenzia di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio al viaggiatore. La prestazione unica è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-307

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 307 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo