Art. 5

In vigore dal 24 lug 2006
1.   Le scorte obbligatorie in forza dell' possono essere mantenute sotto forma di petrolio greggio e prodotti di alimentazione nonché sotto forma di prodotti finiti. 2.   Nel riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ogni mese: a) i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive; b) il petrolio greggio ed i prodotti di alimentazione sono contabilizzati: i) in proporzione ai quantitativi di ciascuna categoria di prodotto ottenuti nel corso dell'anno civile precedente nelle raffinerie dello Stato membro considerato; ii) sulla base dei programmi di produzione delle raffinerie dello Stato membro considerato per l'anno in corso; oppure iii) in base al rapporto tra la quantità globale prodotta nello Stato membro considerato nell'anno civile precedente e soggetta a obbligo di stoccaggio e la quantità di petrolio greggio consumata nell'anno in questione, nel limite massimo del 40 % dell'obbligo complessivo per la prima e la seconda categoria (benzine e gasoli) e del 50 % per la terza categoria (oli combustibili). 3.   I prodotti di miscela destinati alla fabbricazione dei prodotti finiti di cui all' possono sostituire i prodotti per i quali sono destinati.
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