Art. 10
In vigore dal 24 lug 2006
1. Qualora intervengano difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio della Comunità, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, organizza consultazioni fra gli Stati membri.
2. Salvo in caso di particolare urgenza o per soddisfare necessità locali di lieve entità, gli Stati membri si astengono, prima della consultazione di cui al paragrafo 1, dall'effettuare sulle scorte prelievi che abbiano l'effetto di ridurle sotto il livello minimo obbligatorio.
3. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i prelievi effettuati sulle scorte di riserva e comunicano quanto prima:
a)
la data alla quale le scorte sono diventate inferiori al minimo obbligatorio;
b)
i motivi per cui sono stati effettuati i prelievi;
c)
le misure eventualmente prese per ricostituire le scorte;
d)
se possibile, il probabile andamento delle scorte durante il periodo in cui rimarranno inferiori al minimo obbligatorio.
Storico versioni
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