Art. 7

In vigore dal 24 lug 2006
1.   Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, possono essere costituite, mediante accordi intergovernativi, scorte nel territorio di uno Stato membro per conto di imprese od organismi/entità stabiliti in un altro Stato membro. Spetta al governo dello Stato membro interessato decidere se detenere una parte delle sue scorte al di fuori del territorio nazionale. Lo Stato membro nel cui territorio sono detenute le scorte in virtù di un siffatto accordo non si oppone al loro trasferimento negli altri Stati membri per conto dei quali le scorte sono detenute. Esso esercita un controllo su tali scorte conformemente alle procedure specificate nell'accordo, ma non le include nel suo riepilogo statistico. Lo Stato membro per conto del quale sono detenute le scorte può includerle nel suo riepilogo statistico. Unitamente al riepilogo statistico ciascuno Stato membro invia alla Commissione una relazione sulle scorte mantenute sul proprio territorio a favore di un altro Stato membro nonché sulle scorte detenute in altri Stati membri a suo favore. In entrambi i casi, la relazione deve indicare l'ubicazione e/o le società che detengono le scorte, le quantità e la categoria del prodotto, o del petrolio greggio, immagazzinati. 2.   I progetti di accordi di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comunicati alla Commissione che può formulare le sue osservazioni ai governi interessati. Una volta conclusi, gli accordi sono notificati alla Commissione che li porta a conoscenza degli altri Stati membri. Gli accordi devono soddisfare le seguenti condizioni: a) avere per oggetto il petrolio greggio e tutti i prodotti petroliferi di cui alla presente direttiva; b) stabilire le condizioni e le disposizioni per il mantenimento delle scorte onde garantirne il controllo e la disponibilità; c) specificare le procedure per verificare e identificare le scorte in questione, inter alia i metodi di esecuzione dei controlli e di cooperazione in materia di ispezioni; d) essere conclusi, in linea di massima, per una durata illimitata; e) precisare che, se è prevista la possibilità di recesso unilaterale, essa non si applica in caso di crisi dell'approvvigionamento e che comunque la Commissione deve essere preventivamente informata in caso di recesso, risoluzione o estinzione dell'accordo. 3.   Se le scorte costituite nell'ambito di tali accordi non sono di proprietà dell'impresa o dell'organismo/entità che ha un obbligo di detenzione di scorte, ma sono tenute a disposizione di questa impresa od organismo/entità da un'altra impresa od organismo/entità, si devono rispettare le condizioni seguenti: a) l'impresa o l'organismo/entità beneficiari devono avere il diritto contrattuale di acquistare queste scorte durante il periodo del contratto; i metodi per stabilire il prezzo di tali acquisti devono essere concordati tra le parti interessate; b) il periodo minimo di tale contratto deve essere di novanta giorni; c) l'ubicazione e/o le società che tengono le scorte a disposizione dell'impresa od organismo/entità beneficiari, così come la quantità e la categoria del prodotto o del petrolio greggio immagazzinati presso tale ubicazione, devono essere specificate; d) l'effettiva disponibilità delle scorte per le imprese od organismi/entità beneficiari deve essere garantita, in qualsiasi momento durante il periodo del contratto, dall'impresa o dall'organismo/entità che tengono le scorte a disposizione dell'impresa od organismo/entità beneficiari; e) l'impresa od organismo/entità che tengono le scorte messe a disposizione dell'impresa od organismo/entità beneficiari devono essere assoggettati alla giurisdizione dello Stato membro, nel cui territorio le scorte sono ubicate, limitatamente all'esercizio del potere giuridico di tale Stato membro relativo al controllo ed alla verifica dell'esistenza delle scorte.
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