Art. 4
In vigore dal 24 lug 2006
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ciascun mese, redatto conformemente all’, paragrafi 2 e 3, e all’, specificando il numero di giorni di consumo medio dell'anno civile precedente ai quali tali scorte corrispondono. Tale riepilogo deve essere comunicato entro il venticinquesimo giorno del secondo mese successivo al mese considerato.
2. L'obbligo per uno Stato membro di detenere scorte si basa sul consumo interno del precedente anno civile. All'inizio di ogni anno civile, gli Stati membri debbono ricalcolare il quantitativo di scorte da detenere obbligatoriamente entro il 31 marzo di ciascun anno e devono conformarsi ai nuovi obblighi quanto prima e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno.
3. Nel riepilogo statistico, le scorte di jet fuel di tipo kerosene sono indicate separatamente nella categoria di cui all’, lettera b).
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