Art. 2
In vigore dal 24 lug 2006
Sono prese quale base del calcolo del consumo interno le seguenti categorie di prodotti:
a)
benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori d'aviazione a reazione, del tipo benzina);
b)
gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori d'aviazione a reazione del tipo cherosene;
c)
oli combustibili.
Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno i bunkeraggi per la navigazione marittima.
Storico versioni
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