Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 lug 2006
Sono prese quale base del calcolo del consumo interno le seguenti categorie di prodotti: a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori d'aviazione a reazione, del tipo benzina); b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori d'aviazione a reazione del tipo cherosene; c) oli combustibili. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno i bunkeraggi per la navigazione marittima.
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