Art. 3

In vigore dal 24 lug 2006
1.   Le scorte mantenute conformemente all' devono essere a completa disposizione degli Stati membri qualora insorgano difficoltà nell'ottenere le forniture di petrolio. Gli Stati membri garantiscono di essere titolari dei poteri giuridici per il controllo dell'utilizzazione delle scorte in tali circostanze. In ogni altro momento gli Stati membri garantiscono la disponibilità e l'accessibilità di tali scorte. Essi adottano disposizioni per consentirne l'identificazione, la contabilità e il controllo. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le disposizioni sulla detenzione delle scorte siano eque e non discriminatorie. Il costo del mantenimento delle scorte conformemente all' deve essere identificabile mediante criteri trasparenti. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure per ottenere informazioni appropriate sul costo della detenzione delle scorte di cui all' e per mettere a disposizione delle parti interessate tali informazioni. 3.   Per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono decidere di avvalersi di un organismo o entità responsabile della detenzione della totalità o di una parte delle scorte. Due o più Stati membri possono decidere di avvalersi di un organismo o entità comune responsabile per le scorte. In tal caso essi sono solidalmente responsabili degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
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