Art. 5
In vigore dal 24 lug 2006
1. Le scorte obbligatorie in forza dell' possono essere mantenute sotto forma di petrolio greggio e prodotti di alimentazione nonché sotto forma di prodotti finiti.
2. Nel riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ogni mese:
a)
i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive;
b)
il petrolio greggio ed i prodotti di alimentazione sono contabilizzati:
i)
in proporzione ai quantitativi di ciascuna categoria di prodotto ottenuti nel corso dell'anno civile precedente nelle raffinerie dello Stato membro considerato;
ii)
sulla base dei programmi di produzione delle raffinerie dello Stato membro considerato per l'anno in corso; oppure
iii)
in base al rapporto tra la quantità globale prodotta nello Stato membro considerato nell'anno civile precedente e soggetta a obbligo di stoccaggio e la quantità di petrolio greggio consumata nell'anno in questione, nel limite massimo del 40 % dell'obbligo complessivo per la prima e la seconda categoria (benzine e gasoli) e del 50 % per la terza categoria (oli combustibili).
3. I prodotti di miscela destinati alla fabbricazione dei prodotti finiti di cui all' possono sostituire i prodotti per i quali sono destinati.
Storico versioni
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