Art. 16

In vigore dal 14 giu 2006
Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all' calcolano i loro fondi propri conformemente agli articoli da 13 a 15, fatte salve le seguenti rettifiche: a) le attività non liquide di cui all', paragrafo 2, lettera d) sono detratte; b) l'esclusione di cui all', paragrafo 2, lettera a) non comprende le componenti di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della direttiva 2006/48/CE che l'impresa di investimento detiene nei confronti di imprese incluse nel consolidamento quale definito all', paragrafo 1 della presente direttiva; c) i limiti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2006/48/CE sono calcolati in riferimento ai fondi propri di base con detrazione delle componenti di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della stessa direttiva di cui alla precedente lettera b) che costituiscono elementi dei fondi propri di base di tali imprese; d) le componenti di cui all'articolo 57, lettera da l) a p) della direttiva 2006/48/CE di cui alla lettera c) del presente articolo sono detratte dai fondi propri di base anziché dal totale di tutti gli elementi, come stabilito all'articolo 66, paragrafo 2, della medesima direttiva, in particolare ai fini dell', paragrafi 4 e 5, e dell' della presente direttiva.
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