Art. 12
In vigore dal 14 giu 2006
Per «fondi propri di base» si intende la somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) meno la somma degli elementi di cui alle lettere da i) a k) dell'articolo 57 della direttiva 2006/48/CE.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2009, un'opportuna proposta di modifica del presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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