Art. 11

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Il portafoglio di negoziazione di un ente consiste nell'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci, detenute per la negoziazione o la copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio, strumenti che devono essere esenti da ogni clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, poter essere coperti. 2.   Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva vendita a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare a breve termine di differenze effettive o attese di prezzo tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse. Per posizioni si intendono le posizioni in proprio (proprietary positions) e le posizioni derivanti da servizi alla clientela (client servicing) o di supporto agli scambi (market making). 3.   La destinazione alla negoziazione è dimostrata facendo riferimento alle strategie, alle politiche e alle procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all'allegato VII, parte A. 4.   Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente all'allegato VII, punti B e D. 5.   Le coperture interne possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione; in tal caso si applica l'allegato VII, parte C.
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