Art. 14
In vigore dal 14 giu 2006
1. Le autorità competenti possono permettere alle imprese d'investimento di superare il limite massimo per i prestiti subordinati di cui all', paragrafo 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti subordinati e degli elementi di cui all', paragrafo 5 non superi il 200 % dei fondi propri di base destinati a soddisfare i requisiti di cui all', agli articoli da 28 a 32 nonché all'allegato I e agli allegati da III a VI oppure il 250 % di detto importo, laddove le imprese d'investimento detraggano l'elemento di cui all', paragrafo 2, lettera d), nel computo dei fondi propri.
2. Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di superare il limite massimo per i prestiti subordinati di cui all', paragrafo 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti subordinati e degli elementi di cui alle lettere da d) ad h) della direttiva 2006/48/CE non superi il 250 % dei fondi propri di base destinati a soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 28 a 32 nonché all'allegato I e agli allegati da III a VI della presente direttiva.
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