Art. 15
In vigore dal 14 giu 2006
Le attività non liquide di cui all', paragrafo 2, secondo comma, lettera d) comprendono:
a)
le immobilizzazioni materiali, tranne il caso in cui terreni e fabbricati possano figurare come contropartita dei prestiti di cui costituiscono garanzia;
b)
partecipazioni, compresi i crediti subordinati, in enti creditizi o enti finanziari, facenti parte dei fondi propri di tali enti, salvo se detratti a norma delle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della direttiva 2006/48/CE o dell', lettera d) della presente direttiva;
c)
partecipazioni e altri investimenti in imprese diverse dagli enti creditizi e dagli enti finanziari, non prontamente negoziabili;
d)
perdite di esercizio nelle filiazioni;
e)
depositi effettuati, esclusi quelli rimborsabili entro 90 giorni, ed esclusi anche pagamenti connessi con contratti futuri e per i quali è previsto un deposito di garanzia o contratti a premio;
f)
prestiti e altri importi dovuti, non rimborsabili entro 90 giorni;
g)
giacenze in natura, a meno che esse siano già soggette agli obblighi di copertura patrimoniale almeno altrettanto rigorosi di quelli stabiliti negli .
Ai fini della lettera b), qualora azioni o quote siano detenute temporaneamente in un ente creditizio o ente finanziario in connessione con un intervento finanziario finalizzato alla ristrutturazione e al salvataggio di detto ente, le autorità competenti possono concedere una deroga dall'obbligo di cui al presente articolo. Esse possono parimenti concedere una deroga laddove si tratti di partecipazioni contenute nel portafoglio di negoziazione dell'impresa di investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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