Art. 18
In vigore dal 14 giu 2006
1. Gli enti detengono fondi propri costantemente superiori o pari alla somma dei seguenti elementi:
a)
copertura patrimoniale, calcolata secondo i metodi e le opzioni di cui agli articoli da 28 a 32 e agli allegati I, II e VI e, se del caso, all'allegato V, per il loro portafoglio di negoziazione;
b)
copertura patrimoniale, calcolata secondo i metodi e le opzioni di cui agli allegati III e IV e, se del caso, all'allegato V, per tutte le loro attività.
2. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono permettere agli enti di calcolare la copertura patrimoniale per il loro portafoglio di negoziazione secondo l'articolo 75, lettera a) della direttiva 2006/48/CE e i punti 6, 7 e 9 dell'allegato II della presente direttiva a condizione che:
a)
le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino di norma il 5 % dell'insieme delle loro operazioni;
b)
l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi di norma l'importo di 15 milioni di EUR;
c)
le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino in nessun momento il 6 % dell'insieme delle loro operazioni e l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi in nessun momento l'importo di 20 milioni di EUR.
3. Per calcolare la parte rappresentata dal portafoglio di negoziazione rispetto al totale delle attività ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e c), le autorità competenti possono riferirsi al totale delle operazioni in bilancio e fuori bilancio, al conto profitti e perdite o ai fondi propri dell'ente in questione, o a una combinazione di questi importi. Nella valutazione dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti. Si sommano le posizioni lunghe e corte, indipendentemente dal loro segno.
4. Se un ente supera per più di un breve periodo uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) o supera uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 2, lettera c), ha l'obbligo di soddisfare i requisiti fissati al paragrafo 1, lettera a) , per quanto riguarda il suo portafoglio di negoziazione, e di darne notifica all'autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:49:oj#art-18