Art. 17
In vigore dal 14 giu 2006
1. Quando un ente calcola gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio ai fini dell'allegato II della presente direttiva conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE, ai fini del calcolo di cui alla direttiva 2006/48/CE, allegato VII, parte 1, sottoparte 4 si applicano le disposizioni seguenti:
a)
le rettifiche di valore compiute per tener conto della qualità creditizia della controparte possono essere incluse nella somma delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati per le esposizioni di cui all'allegato II;
b)
previa approvazione delle autorità competenti, se il rischio di credito della controparte è preso adeguatamente in considerazione nella valutazione di una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione al rischio di controparte è pari a zero.
Ai fini della lettera a), per gli enti in questione, tali rettifiche di valore non sono incluse nei fondi propri a fini diversi da quelli previsti nelle disposizioni del presente paragrafo.
2. Ai fini del presente articolo, si applicano gli articoli 153 e 154 della direttiva 2006/48/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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