Art. 8

In vigore dal 14 giu 2006
Quando un'impresa di cui all', paragrafo 1), lettera b), punto iii) è registrata anche ai sensi della direttiva 2002/92/CE, essa deve soddisfare i requisiti di cui all', paragrafo 3 di tale direttiva e deve inoltre: a) avere un capitale iniziale di 25 000 EUR; b) sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 500 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 750 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo; c) disporre di una combinazione di capitale iniziale e di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).
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