Art. 5
Piano di gestione dei rifiuti
In vigore dal 15 mar 2006
Piano di gestione dei rifiuti
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore elabori un piano di gestione dei rifiuti per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di estrazione, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
2. Il piano di gestione dei rifiuti persegue gli obiettivi elencati di seguito:
a)
prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità, in particolare:
i)
tenendo conto della gestione dei rifiuti nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e trattamento dei minerali;
ii)
tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne;
iii)
prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti di miniera dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione è fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti a livello comunitario e, ove pertinenti, alle prescrizioni della presente direttiva;
iv)
ripristinando il topsoil dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando il topsoil altrove;
v)
impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali;
b)
incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti a livello comunitario e, ove pertinenti, alle prescrizioni della presente direttiva;
c)
assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti e scegliendo un progetto che:
i)
preveda la necessità minima e infine nulla di monitoraggio, controllo e gestione della struttura di deposito dei rifiuti dopo la sua chiusura;
ii)
prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili alla fuoriuscita dalla struttura di deposito dei rifiuti di inquinanti trasportati dall'aria o dall'acqua; nonché
iii)
garantisca la stabilità geotecnica a lungo termine di dighe o cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno.
3. Il piano di gestione dei rifiuti presenta almeno i seguenti elementi:
a)
se necessario, classificazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti conformemente ai criteri previsti dall'allegato III:
—
se è necessaria una struttura di deposito di categoria A, un documento che dimostri che saranno messi in atto, a norma dell', paragrafo 3, una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, un sistema di gestione della sicurezza che la attui e un piano di emergenza interno,
—
se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che giustifichino tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali rischi di incidenti,
b)
caratterizzazione dei rifiuti a norma dell'allegato II e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa;
c)
descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;
d)
descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti e dei provvedimenti preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e);
e)
procedure di controllo e monitoraggio proposte ai sensi dell', se applicabile, e 11, paragrafo 2, lettera c);
f)
piano proposto per la chiusura, compresi le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura e il monitoraggio di cui all';
g)
misure per prevenire il deterioramento dello stato dell'acqua conformemente alla direttiva 2000/60/CE e per prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ai sensi dell';
h)
uno studio dello stato del terreno che ospiterà la struttura di deposito di rifiuti.
Il piano di gestione dei rifiuti contiene informazioni sufficienti, che consentano all'autorità competente di verificare la capacità dell'operatore di conseguire gli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 2 e di assolvere agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Il piano spiega, in particolare, in che modo l'opzione e il metodo scelti conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto i), rispondono agli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Il piano di gestione dei rifiuti viene riesaminato ogni cinque anni e/o eventualmente modificato se subentrano cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti o nel tipo di rifiuti depositati. Tutte le eventuali modifiche vengono notificate all'autorità competente.
5. I piani predisposti nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie e contenenti le informazioni descritte nel paragrafo 3 possono essere utilizzati per evitare la presentazione superflua di informazioni e la ripetizione di attività da parte dell'operatore, a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.
6. L'autorità competente approva il piano di gestione dei rifiuti sulla base di procedure che saranno adottate dagli Stati membri e ne controlla l'attuazione.
Storico versioni
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