Art. 10

Vuoti di miniera

In vigore dal 15 mar 2006
Vuoti di miniera 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore che utilizza a fini di ripristino e costruzione i rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti di miniera creatisi tramite estrazione superficiale o sotterranea adotti i provvedimenti adeguati per: 1) garantire la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi, mutatis mutandis, dell', paragrafo 2; 2) impedire l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi, mutatis mutandis, dell', paragrafi 1, 3 e 5; 3) assicurare il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti di miniera ai sensi, mutatis mutandis, dell', paragrafi 4 e 5. 2.   La direttiva 1999/31/CE continua ad applicarsi ai rifiuti non derivanti da attività di estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera.
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