Art. 10
Vuoti di miniera
In vigore dal 15 mar 2006
Vuoti di miniera
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore che utilizza a fini di ripristino e costruzione i rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti di miniera creatisi tramite estrazione superficiale o sotterranea adotti i provvedimenti adeguati per:
1)
garantire la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi, mutatis mutandis, dell', paragrafo 2;
2)
impedire l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi, mutatis mutandis, dell', paragrafi 1, 3 e 5;
3)
assicurare il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti di miniera ai sensi, mutatis mutandis, dell', paragrafi 4 e 5.
2. La direttiva 1999/31/CE continua ad applicarsi ai rifiuti non derivanti da attività di estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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