Art. 12
Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura
In vigore dal 15 mar 2006
Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura
1. Gli Stati membri adottano le misure per adempiere ai paragrafi da 2 a 5.
2. Una struttura di deposito dei rifiuti può avviare la procedura di chiusura solo se viene rispettata una delle seguenti condizioni:
a)
le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione sono soddisfatte;
b)
l'autorità competente, previa richiesta dell'operatore, concede l'autorizzazione;
c)
l'autorità competente adotta una decisione motivata in merito.
3. Una struttura di deposito dei rifiuti può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente ha proceduto, con tempestività, ad un'ispezione finale del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha certificato che il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti è stato ripristinato e ha comunicato la propria approvazione all'operatore stesso.
L'approvazione non limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalle condizioni dell'autorizzazione o in altri atti normativi.
4. L'operatore è responsabile della manutenzione, del monitoraggio, del controllo e delle misure correttive nella fase successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorità competente in base alla natura e alla durata del rischio, a meno che l'autorità competente non decida di assumersi gli incarichi dell'operatore, dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito e fatte salve tutte le normative nazionali o comunitarie in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.
5. Se l'autorità competente lo ritiene necessario, al fine di soddisfare le pertinenti esigenze ambientali stabilite dalla legislazione comunitaria, in particolare quelle di cui alle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE, dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore controlla, fra l'altro, in particolare, la stabilità fisico-chimica della struttura di deposito e riduce al minimo gli effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee e di superficie, garantendo che:
a)
tutte le singole strutture siano monitorate e conservate tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso;
b)
ove applicabile, i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e non siano ostruiti.
6. Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore notifica, senza indebiti ritardi, all'autorità competente tutti gli eventi o gli sviluppi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni di controllo e monitoraggio del caso. L'operatore mette in atto il piano di emergenza, interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.
L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.
In taluni casi e alla frequenza stabiliti dall'autorità competente, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti e della struttura di deposito dei rifiuti.
Storico versioni
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