Art. 13

Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo

In vigore dal 15 mar 2006
Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo 1.   L'autorità competente verifica che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque, in conformità della direttiva 2000/60/CE, fra l'altro al fine di: a) valutare la probabilità che si produca percolato, incluso il contaminante presente nel percolato, dai rifiuti depositati, sia nel corso della fase operativa sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti, e determinare il bilancio idrico della struttura; b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti; c) raccogliere e trattare le acque e il percolato contaminati dalla struttura di deposito dei rifiuti fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze. 2.   L'autorità competente si assicura che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas. 3.   Se, in base alla valutazione dei rischi ambientali e tenuto conto, in particolare, delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE o 2000/60/CE, secondo il caso, l'autorità competente decide che la raccolta e il trattamento del percolato non sono necessari o se stabilisce che la struttura non rappresenta alcun potenziale pericolo per il suolo, le acque sotterranee o di superficie, è possibile limitare o rinunciare all'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c). 4.   Gli Stati membri subordinano lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione al rispetto, da parte dell'operatore, delle pertinenti disposizioni delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE. 5.   L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui di produzione per la ripiena di vuoti di miniera che potranno essere inondati dopo la chiusura, creatisi tramite estrazione superficiale o sotterranea, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo, ai sensi, mutatis mutandis, dei paragrafi 1 e 3. L'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli obblighi comunitari, in particolare quelli di cui alla direttiva 2000/60/CE. 6.   Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello più basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili e che, in ogni caso, nelle strutture di deposito dei rifiuti a cui sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano già in funzione il 1o maggio 2008 il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi 50 ppm a partire dal 1o maggio 2008, 25 ppm a partire dal 1o maggio 2013, 10 ppm a partire dal 1o maggio 2018 e 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione verrà rilasciata dopo il 1o maggio 2008. Su richiesta dell'autorità competente l'operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui sopra non debbono essere ridotti ulteriormente.
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