Art. 14

Garanzia finanziaria

In vigore dal 15 mar 2006
Garanzia finanziaria 1.   Prima dell'avvio di qualunque operazione che comporti l'accumulo o il deposito dei rifiuti di estrazione in una struttura di deposito dei rifiuti, l'autorità competente chiede una garanzia finanziaria (per esempio sotto forma di cauzione, compresi i fondi di garanzia mutualistici finanziati dall'industria) o altro strumento equivalente, secondo le procedure che saranno decise dagli Stati membri, affinché: a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura; b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, come indicato nel piano di gestione dei rifiuti elaborato a norma dell' e richiesto dall'autorizzazione di cui all'. 2.   L'importo della garanzia di cui al paragrafo 1 viene calcolato in base: a) al probabile impatto ambientale della struttura di deposito dei rifiuti, tenuto conto, in particolare, della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione futura del terreno dopo il ripristino; b) al presupposto che le opere di ripristino necessarie verranno valutate e realizzate da terze parti indipendenti e debitamente qualificate. 3.   L'importo della garanzia viene periodicamente adeguato in base alle opere di ripristino necessarie per il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, come indicato nel piano di gestione dei rifiuti elaborato a norma dell' e richiesto dall'autorizzazione di cui all'. 4.   Se l'autorità competente approva la chiusura di un impianto ai sensi dell', paragrafo 3, fornisce all'operatore una dichiarazione scritta che lo esonera dall'obbligo di garanzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per gli obblighi della fase successiva alla chiusura di cui all', paragrafo 4.
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