Art. 7
Domanda e autorizzazione
In vigore dal 15 mar 2006
Domanda e autorizzazione
1. Le strutture di deposito dei rifiuti non possono operare senza l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. L'autorizzazione contiene gli elementi indicati al paragrafo 2 del presente articolo e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti in base ai criteri dell'.
A condizione che vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, le autorizzazioni rilasciate nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie possono essere riunite in un'unica autorizzazione, se ciò consente di evitare la presentazione superflua di informazioni o la ripetizione di attività da parte dell'operatore o dell'autorità competente. Gli elementi specificati al paragrafo 2, possono figurare su varie autorizzazioni o su un'unica, a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo.
2. La domanda di autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi:
a)
identità dell'operatore;
b)
ubicazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti ed eventuali ubicazioni alternative;
c)
piano di gestione dei rifiuti a norma dell';
d)
disposizioni adeguate, sotto forma di garanzia finanziaria o equivalente, ai sensi dell';
e)
le informazioni fornite dall’operatore a norma dell’ della direttiva 85/337/CEE (19), qualora ai sensi di detta direttiva sia obbligatoria una valutazione di impatto ambientale.
3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene che:
a)
l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti della presente direttiva;
b)
la gestione dei rifiuti non sia direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con l'attuazione del piano o dei piani di gestione dei rifiuti di cui all' della direttiva 75/442/CEE.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, ove necessario, le condizioni dell’autorizzazione:
—
qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti o nel tipo di rifiuti depositati,
—
sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti dall'operatore ai sensi dell', paragrafo 3, o delle ispezioni effettuate ai sensi dell',
—
alla luce dello scambio di informazioni su cambiamenti sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione ai sensi dell', paragrafo 3.
5. Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorità competenti in campo statistico, sia nazionali che comunitarie, se richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve minerali economiche, le componenti dei costi e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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