Art. 7 · Domanda e autorizzazione

Art. 7

Domanda e autorizzazione

In vigore dal 15 mar 2006
Domanda e autorizzazione 1.   Le strutture di deposito dei rifiuti non possono operare senza l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. L'autorizzazione contiene gli elementi indicati al paragrafo 2 del presente articolo e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti in base ai criteri dell'. A condizione che vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, le autorizzazioni rilasciate nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie possono essere riunite in un'unica autorizzazione, se ciò consente di evitare la presentazione superflua di informazioni o la ripetizione di attività da parte dell'operatore o dell'autorità competente. Gli elementi specificati al paragrafo 2, possono figurare su varie autorizzazioni o su un'unica, a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo. 2.   La domanda di autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi: a) identità dell'operatore; b) ubicazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti ed eventuali ubicazioni alternative; c) piano di gestione dei rifiuti a norma dell'; d) disposizioni adeguate, sotto forma di garanzia finanziaria o equivalente, ai sensi dell'; e) le informazioni fornite dall’operatore a norma dell’ della direttiva 85/337/CEE (19), qualora ai sensi di detta direttiva sia obbligatoria una valutazione di impatto ambientale. 3.   L'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene che: a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti della presente direttiva; b) la gestione dei rifiuti non sia direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con l'attuazione del piano o dei piani di gestione dei rifiuti di cui all' della direttiva 75/442/CEE. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, ove necessario, le condizioni dell’autorizzazione: — qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti o nel tipo di rifiuti depositati, — sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti dall'operatore ai sensi dell', paragrafo 3, o delle ispezioni effettuate ai sensi dell', — alla luce dello scambio di informazioni su cambiamenti sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione ai sensi dell', paragrafo 3. 5.   Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorità competenti in campo statistico, sia nazionali che comunitarie, se richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve minerali economiche, le componenti dei costi e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:21:oj#art-7