Art. 6

Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni

In vigore dal 15 mar 2006
Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni 1.   Il presente articolo si applica alle strutture di gestione dei rifiuti di categoria A, ad esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE. 2.   Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare le direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE, gli Stati membri garantiscono che vengano individuati i rischi di incidenti rilevanti e che a livello di progettazione, costruzione, funzionamento e manutenzione, chiusura e fase successiva alla chiusura della struttura di deposito dei rifiuti vengano incorporati tutti gli elementi necessari per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e/o l'ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri. 3.   Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, l'operatore è tenuto a formulare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti in materia di gestione dei rifiuti di estrazione prima di iniziare le operazioni e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che la attui, in base agli elementi del punto 1 dell'allegato I, e inoltre a mettere in atto un piano di emergenza interno precisando le misure da adottare nel sito nel caso si verifichi un incidente. Nell'ambito di tale politica, l'operatore nomina un responsabile della sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Le autorità competenti preparano un piano di emergenza esterno precisando le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. Quale elemento della domanda di autorizzazione l'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per consentirle di preparare tale piano. 4.   I piani di emergenza del paragrafo 3 perseguono i seguenti obiettivi: a) limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto, limitare i danni alla salute umana e all'ambiente; b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana e l'ambiente contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti; c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico e ai pertinenti servizi o autorità della zona; d) garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. Gli Stati membri garantiscono che, in caso di incidente rilevante, l'operatore comunichi immediatamente all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità, effettiva o potenziale, del danno ambientale. 5.   Gli Stati membri garantiscono che al pubblico interessato venga data tempestivamente la possibilità di partecipare fattivamente alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno di cui al paragrafo 3. A tal fine il pubblico interessato è informato di qualsiasi proposta e dispone di tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti. Gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato possa esprimere osservazioni entro termini ragionevoli e che, nell'adottare la decisione sul piano di emergenza esterno, si tengano in debito conto tali osservazioni. 6.   Gli Stati membri garantiscono che le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e le azioni da intraprendere in caso di incidente, che devono contenere almeno gli elementi descritti al punto 2 dell'allegato I, vengano divulgate gratuitamente e automaticamente al pubblico interessato. Tali informazioni vengono riesaminate ogni tre anni ed eventualmente aggiornate.
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