Art. 21

Scambio di informazioni

In vigore dal 15 mar 2006
Scambio di informazioni 1.   La Commissione, coadiuvata dal comitato di cui all', garantisce che vi sia uno scambio adeguato di informazioni tecniche e scientifiche tra gli Stati membri al fine di elaborare metodologie per: a) l'applicazione dell'; b) il ripristino delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse identificate a norma dell' per soddisfare le disposizioni dell'. Le metodologie in questione consentono di istituire le procedure più opportune di valutazione dei rischi e le azioni correttive alla luce delle diverse caratteristiche geologiche, idrogeologiche e climatologiche presenti in Europa. 2.   Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente segua o venga informata dell'evoluzione delle migliori tecniche disponibili. 3.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e le organizzazioni interessate riguardo alle migliori tecniche disponibili, al relativo monitoraggio e alla loro evoluzione. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni.
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