Art. 20
Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse
In vigore dal 15 mar 2006
Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse
Gli Stati membri garantiscono che sia redatto e periodicamente aggiornato un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, ubicate sul rispettivo territorio che hanno gravi ripercussioni negative sull’ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l’ambiente. Tale inventario, da rendere accessibile al pubblico, deve essere realizzato entro il 1o maggio 2012 tenendo conto, se saranno disponibili, delle metodologie di cui all'.
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