Art. 3

Definizioni

In vigore dal 15 mar 2006
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «rifiuto»: la definizione di cui all', lettera a), della direttiva 75/442/CEE; 2) «rifiuto pericoloso»: la definizione di cui all', paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (16); 3) «rifiuto inerte»: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolato e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità del percolato devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche; 4) «terra non inquinata»: terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicato il sito e al diritto comunitario; 5) «risorsa minerale» o «minerale»: un deposito naturale nella crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali per l'edilizia, esclusa l'acqua; 6) «industrie estrattive»: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto; 7) «offshore»: la zona del mare e del fondo marino che si estende dalla linea di bassa marea delle maree ordinarie o medie verso l'esterno; 8) «trattamento»: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche; 9) «sterili»: il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento dei minerali per separazione (ad esempio: frantumazione, macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata; 10) «cumulo»: una struttura attrezzata per il deposito dei rifiuti solidi in superficie; 11) «diga»: una struttura attrezzata, progettata per contenere o confinare l'acqua e/o i rifiuti all'interno di un bacino di decantazione; 12) «bacino di decantazione»: una struttura naturale o attrezzata per lo smaltimento di rifiuti fini, in genere gli sterili, nonché quantitativi variabili di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione e dal riciclaggio dell'acqua di processo; 13) «cianuro dissociabile con un acido debole»: il cianuro e i suoi composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato; 14) «percolato»: qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti depositati e che viene emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti o vi è contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente se non viene trattato adeguatamente; 15) «struttura di deposito dei rifiuti»: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione, per i seguenti periodi: — nessun periodo per le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A e per le strutture per i rifiuti caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti, — un periodo superiore a sei mesi per le strutture per i rifiuti pericolosi generati in modo imprevisto, — un periodo superiore a un anno per le strutture per i rifiuti non inerti non pericolosi, — un periodo superiore a tre anni per le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba nonché i rifiuti inerti. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti di miniera dove vengono risistemati i rifiuti, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e costruzione; 16) «incidente rilevante»: un evento avvenuto nel sito nel corso di un'operazione concernente la gestione dei rifiuti di estrazione in uno stabilimento contemplato dalla presente direttiva che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o l'ambiente all'interno o all'esterno del sito; 17) «sostanza pericolosa»: una sostanza, una miscela o un preparato pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE (17) o della direttiva 1999/45/CE (18); 18) «migliori tecniche disponibili»: le tecniche definite all', paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE; 19) «corpo idrico recettore»: le acque di superficie, le acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, definite rispettivamente all', paragrafi 1, 2, 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE; 20) «ripristino»: il trattamento del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno, in particolare riguardo alla qualità del suolo, alla flora e alla fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici; 21) «prospezione»: la ricerca di depositi minerali di valore economico, compreso il prelievo di campioni, il campionamento di massa, le perforazioni e lo scavo di fosse, ma escludendo i lavori necessari allo sviluppo di tali depositi e le attività direttamente connesse con un'operazione estrattiva esistente; 22) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone; 23) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui agli della presente direttiva o che ha un interesse da far valere in tali processi; ai fini della presente definizione, si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale; 24) «operatore»: la persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura; 25) «detentore dei rifiuti»: chi produce i rifiuti di estrazione o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 26) «persona competente»: una persona fisica che dispone delle conoscenze tecniche e dell'esperienza prescritte dal diritto nazionale dello Stato membro in cui opera la persona in questione e necessarie per svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva; 27) «autorità competente»: l'autorità o le autorità designate dallo Stato membro e che hanno il compito di svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva; 28) «sito»: tutto il terreno situato in una precisa zona geografica e gestito da un operatore; 29) «modifiche sostanziali»: modifiche strutturali o operative di una struttura di deposito dei rifiuti che, secondo l'autorità competente, potrebbero avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l'ambiente.
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