Questo termine è definito da 10 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
to che nella direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (13)
Fonte: dir-2006-02-15-7 — art. 2 →il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni
Fonte: dir-2012-07-04-18 — art. 3 →pubblico che subisce o può verosimilmente subire gli effetti dell’adozione di una decisione per l’attuazione degli obblighi stabiliti all’articolo 6, 7 o 8 della presente direttiva, o che ha un interesse rispetto a tale adozione di decisioni
Fonte: dir-2024-11-27-3019 — art. 2 →il pubblico che risente o che probabilmente risentirà del degrado del suolo o che ha un interesse nelle procedure decisionali relative all’attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, compresi i proprietari, i gestori dei terreni e gli utilizzatori dei terreni, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale
Fonte: dir-2025-11-12-2360 — art. 3 →il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure
Fonte: codice-ambiente — art. 5 →to ad essi attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n
Fonte: dlgs-2008-05-30-116 — art. 2 →il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui agli articoli 6 e 7 o che ha un interesse da far valere in tali processi
Fonte: dlgs-2008-05-30-117 — art. 3 →il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni
Fonte: dlgs-2015-06-26-105 — art. 3 →il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui agli articoli 6 e 7 della presente direttiva o che ha un interesse da far valere in tali processi
Fonte: dir-2006-03-15-21 — art. 3 →una o più persone fisiche o giuridiche che risentono o che è probabile che risentano dei processi decisionali relativi all’attuazione degli articoli 9, 19 o 20 o che hanno un interesse da far valere in tali processi
Fonte: dir-2024-10-23-2881 — art. 4 →