Art. 7

In vigore dal 26 ott 2005
Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti: a) quando instaurano rapporti d'affari; b) quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate; c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:60:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo